9 DICEMBRE 2007 - PULIZIA DEL RIO CREVERINO

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skeno
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9 DICEMBRE 2007 - PULIZIA DEL RIO CREVERINO

Post by skeno »

9 DICEMBRE 2007
PULIZIA DEL RIO CREVERINO

Il gruppo torrentistico genovese GOA Canyoning dell'Associazione Italiana Canyoning organizza per il secondo anno la pulizia del Rio Creverino (Isola del Cantone).
Recupero piccola e grande rumenta ed asportazione materiali.
A seguire: mangiata!

Appuntamenti 8.30 autostrada Nervi oppure 9.00 al casello Ronco Scrivia.
Come materiali individuali ognuno si porti vestiti adeguati e guanti (non si entra in acqua se non casualmente... ed al massimo coi piedi)
Per la braciolata post lavoretto portarsi carne e bevande.

Se qualche torrentista in incognito vuole venire a dare una mano si faccia sentire.

Ciao
Skeno
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bade
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Post by bade »

Belin io lo sposto in appennino...quando si parla dei posti in zona mi esalta che tutto stia lì dentro.. :D
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Pazzaura
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Post by Pazzaura »

E pensare che io lo stavo per spostare in "ripristino e manutenzione"... :roll:

Bravi bella iniziativa! :wink:
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bade
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Post by bade »

Pazzaura wrote:E pensare che io lo stavo per spostare in "ripristino e manutenzione"... :roll:

Bravi bella iniziativa! :wink:
andava bene anche lì...forse pure meglio....comunque già qui ci sta.. :wink:
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swann1000
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Rio Creverino

Post by swann1000 »

Dove si trova il Rio Creverino?
Gian.
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Conte Ugolino
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Re: Rio Creverino

Post by Conte Ugolino »

swann1000 wrote:Dove si trova il Rio Creverino?
Gian.
A Creverina, :lol:












zona Isola del Cantone
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Se l'è fassile m'angusciu, se l'è diffisile tribullu!
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granpasso
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Post by granpasso »

Rio San rocco, affluente riva sx dello Scrivia. Superato ronco, un paio di km. prima di Isola frazione Creverina (resti di antiche fornaci).
Il toponimo Creverino è una storpiatura di nopi torrentiti che da sempre lo chiamiamo cosi per via della vicinanza della frazione Creverina appunto ma non credo abbia alcun fondamento.
Bel torrente appenninico sempre ricco di acqua con un alveo incassato nella puddinga. Esempio unico in provincia id Genova.
Forse veniamo anche noi.
Ciao.
Belin !
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skeno
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Post by skeno »

Domenica sotto la tradizionale pioggia "creverina" abbiamo tirato fuori (io Sara Attilio Nanni e Marco) dal torrente 18 sacchi di rumenta varia più tubi di plastica varia, tondini di ferro ecc ecc. (Rispetto allo scorso anno, una passeggiata di salute.)
Il comune di Isola del Cantone ha provveduto a portare il tutto in discarica con un suo mezzo.

Passo dopo passo... approccio "microecologico".

Il vero problema è che la nuova presa (un ecomostro) attualmente capta il 100% dell'acqua dei due rivi che alimentavano il Rio. L'effetto è che lo scorrimento a valle della presa è nullo per poi riprendere flebilissimo più o meno alla prima cascata.
A occhio e croce da 100-150 litri al secondo si scende a... 1 l/sec.

Qualcuno ha idea se proscugare competamente un torrente sia legale?

Ciao
Skeno
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Post by murighiol »

Complimenti Rob, sei sempre in prima linea.
Io invece non me la sono sentita di venire anche se oggettivamente avrei potuto. IL fatto è che due we. fa m'è toccata la corvee di pulizia fino a Punta Baffe, in più sono sempre affaccendato con la casa, non ho mai un giorno libero. Un po' di sana arrampicata mi ci voleva.
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Pazzaura
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Post by Pazzaura »

Complimenti, bellissima iniziativa. :wink:
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delorenzi
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Post by delorenzi »

skeno wrote:Qualcuno ha idea se proscugare competamente un torrente sia legale?
Penso proprio di no, la norma - mi parel L.R. 26/93,. ma vado a memoria, (la posso andare a cercare), dice che deve essere assicurato, il deflusso minimo vitale del rio, ovvero non può essere captata integralmente l' acqua.
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Fed7
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Post by Fed7 »

delorenzi wrote:
skeno wrote:Qualcuno ha idea se proscugare competamente un torrente sia legale?
Penso proprio di no, la norma - mi parel L.R. 26/93,. ma vado a memoria, (la posso andare a cercare), dice che deve essere assicurato, il deflusso minimo vitale del rio, ovvero non può essere captata integralmente l' acqua.
lo sai che uno dei pochi sw per il calcolo dei parametri fluido dinamici (nonché della verifica per scavo e riporto) dei torrenti (ed affini) sulla base delle teorie di Bazin l'avevo scritto io? 8)
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skeno
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Post by skeno »

delorenzi wrote:
skeno wrote:Qualcuno ha idea se proscugare competamente un torrente sia legale?
Penso proprio di no, la norma - mi parel L.R. 26/93,. ma vado a memoria, (la posso andare a cercare), dice che deve essere assicurato, il deflusso minimo vitale del rio, ovvero non può essere captata integralmente l' acqua.
Se hai tempo di verificare questa cosa mi faresti un grande favore.
Non ho intenzione di limitarmi a pulire quello che il comune (attraverso la sua presa) sporca... :twisted:
Ciao
Skeno
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delorenzi
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Post by delorenzi »

Trattandosi del rio San Rocco - affluente dello Scrivia, ricadente nell' ambito del Bacino del Po, penso debba sottostare alla legislazione della Regione Piemonte


La norma dovrebbe essere quella di seguito. Se vuoi approndire si può chiamare l' Autorità di Bacino del Po.

Io per una verifica idraulica sul Torrente Scricia, un po di anni fa li avevo sentita ed erano stati molto gentili.

Ciao


Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 8/R

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6424 del 17 luglio 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

SOMMARIO

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

Art. 2.

(Definizioni)

Art. 3.

(Ambito d’applicazione)

Art. 4.

(DMV idrologico e DMV di base)

Art. 5.

(DMV ambientale)

Art. 6.

(Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati)

Art. 7.

(Rilasci da invasi)

Art. 8.

(Rilasci da sorgente)

Art. 9.

(Deroghe)

Art. 10.

(Nuovi prelievi e rinnovi)

Art. 11.

(Prelievi esistenti)

Art. 12.

(Modalità di rilascio in alveo)

Art. 13.

(Sperimentazione)

Art. 14.

(Controlli)

Art. 15.

(Disposizione finale)

Allegato A - Calcolo del DMV idrologico e del DMV di base

Allegato B - Tratti di corsi d’acqua soggetti a ricorrenti deficit idrici estivi

Allegato C - Modulazione del rilascio

Allegato D - Progetti di adeguamento delle opere di presa

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di tutela delle acque, detta disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale, di seguito denominato DMV.

2. Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l’obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) DMV: la portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;

b) DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari delle diverse aree idrografiche;

c) DMV di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell’alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d’acqua con la falda (A);

d) DMV ambientale: il valore di DMV di base comprensivo degli eventuali fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T);

e) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

f) prese sussidiarie: una o più prese che complessivamente sottendono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione.

Art. 3.

(Ambito d’applicazione)

1. Il DMV di base si applica a tutti i prelievi d’acqua da sorgenti e da corsi d’acqua naturali, ivi compresi quelli che originano un invaso.

2. Il DMV ambientale si applica ai prelievi da corsi d’acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d’acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione.

3. Per il fiume Ticino il DMV è determinato d’intesa tra le Regioni interessate, secondo le modalità previste da appositi protocolli sottoscritti e approvati dalle rispettive amministrazioni.

4. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento:

a) i prelievi da fontanile;

b) gli utilizzi dell’acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un’apposita scala di risalita della fauna ittica;

c) i prelievi di acque minerali e termali.

Art. 4.

(DMV idrologico e DMV di base)

1. La quantificazione del DMV idrologico e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate all’allegato A.

Art. 5.

(DMV ambientale)

1. Le misure di area del Piano di tutela delle acque definiscono i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) e il loro ambito territoriale di applicazione, tenendo conto anche dell’esigenza di mantenimento della continuità idraulica, ove perseguibile.

Art. 6.

(Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati)

1. In sede di prima applicazione, le modalità di quantificazione del DMV idrologico si applicano anche ai prelievi collocati in sezioni di corpi idrici che sottendono bacini di estensione inferiore o uguale a 50 chilometri quadrati.

2. Nel caso di prelievi esistenti costituiti da prese principali e da prese sussidiarie ubicate nella medesima area idrografica come delimitata dal Piano di tutela delle acque, è ammessa la concentrazione sulle prese principali del deflusso minimo vitale, quantificato sulla base della superficie complessivamente sottesa dalla derivazione, a condizione che le prese sussidiarie:

a) sottendano ciascuna una superficie inferiore o uguale a 5 chilometri quadrati;

b) non ricadano in aree ad elevata protezione ambientale;

c) non siano ubicate su corsi d’acqua che rivestono interesse ambientale;

d) non siano situate su corsi d’acqua o tratti di essi dove i piani di cui alla l.r. 37/2006 rilevano la presenza di fauna ittica autoctona.

3. Su motivata e documentata istanza, l’autorità concedente può consentire modalità di concentrazione del DMV diverse da quelle di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo di rilasciare complessivamente la portata istantanea relativa all’intero bacino sotteso dall’impianto.

4. Nel caso di nuovi prelievi, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, l’eventuale concentrazione dei rilasci sulla presa principale è subordinata ad una specifica valutazione circa gli effetti ambientali prodotti, da effettuarsi sulla base dei criteri previsti dal dossier di compatibilità ambientale dei prelievi di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

5. Per i nuovi prelievi, fermo restando quanto previsto al comma 4, il DMV di base non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Borbore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come delimitate dal Piano di tutela delle acque.

Art. 7.

(Rilasci da invasi)

1. Per gli invasi esistenti, originati da sbarramenti su corsi d’acqua naturali, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi la quantificazione del DMV e la relativa regola operativa sono stabilite dall’autorità concedente sulla base di un programma dei rilasci predisposto dal gestore, corredato dalla valutazione dei prevedibili impatti sull’ambiente idrico interessato e dalle modalità di monitoraggio degli stessi nel tempo.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione e la valutazione del programma di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, il DMV ambientale non può comunque eccedere il 100 per cento del DMV di base.

Art. 8.

(Rilasci da sorgente)

1. Nel caso di prelievi da sorgenti è richiesto il rilascio del solo DMV idrologico pari:

a) ad un terzo della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore o uguale 10 litri al secondo;

b) al 10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua superiore a 10 litri al secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.

Art. 9.

(Deroghe)

1. Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, nei tratti dei corsi d’acqua di cui all’allegato B su cui incidono rilevanti prelievi irrigui e caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, alle derivazioni ad uso agricolo destinate all’irrigazione e limitatamente al periodo di massima idroesigenza si applica un DMV ridotto a un terzo del valore calcolato ai sensi dell’articolo 4. La deroga è estesa, limitatamente allo stesso periodo, alle altre utilizzazioni collocate sulla medesima asta fluviale a valle dell’ultima utenza irrigua.

2. Ai fini del presente articolo si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso:

a) tra il 1° aprile e il 31 agosto per la coltivazione del riso;

b) tra il 1° giugno e il 15 settembre per tutte le restanti colture.

3. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento dell’allegato B sulla base degli esiti delle misure di riequilibrio del bilancio idrico e dell’evoluzione della dinamica dell’idroesigenza irrigua.

4. Per le derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili é consentito l’esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV qualora non siano disponibili fonti alternative o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l’aspetto tecnico o economico. Per le derivazioni di cui al presente comma non si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 6, comma 5.

5. L’esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV è altresì consentito:

a) nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani;

b) per le derivazioni da corpi idrici soggetti ad asciutte naturali di durata superiore a 60 giorni consecutivi all’anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione;

c) per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 2 litri al secondo.

6. L’autorità concedente, informate la Regione e l’Autorità di bacino del fiume Po, può autorizzare motivate deroghe temporanee ai valori di DMV, in presenza di situazioni di particolare carenza idrica e per ragioni di interesse pubblico generale, a condizione che sia stata contestualmente attivata la regolazione delle portate derivate.

Art. 10.

(Nuovi prelievi e rinnovi)

1. L’applicazione del DMV di base e degli ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) è condizione necessaria per il rilascio:

a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica;

b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per i prelievi esistenti.

2. Fino alla definizione delle misure di aree di cui all’articolo 5, i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q) e la fruizione (F) hanno valore convenzionale uguale a 1. Nel caso di nuovi prelievi l’autorità concedente può, motivatamente, imporre rilasci superiori al DMV di base in relazione a specifiche esigenze di tutela dell’ambiente idrico, valutate nell’ambito dell’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio della concessione.

3. Nelle more della definizione delle misure di area di cui all’articolo 5, sono soggetti alla modulazione dei rilasci, in modo da conservare, seppur attenuata, la naturale variabilità del regime dei deflussi, i nuovi prelievi di portata massima istantanea uguale o maggiore alla portata di durata di 120 giorni del corpo idrico alimentatore valutata in corrispondenza della sezione di prelievo e comunque superiori a 500 litri al secondo.

4. Il fattore correttivo riguardante la modulazione della portata è applicato secondo le modalità di calcolo di cui all’allegato C.

Art. 11.

(Prelievi esistenti)

1. Entro il 31 dicembre 2008 tutti i prelievi esistenti rilasciano, eventualmente anche con modalità provvisorie, il DMV di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.

2. La relazione di calcolo del DMV di cui al comma 1 è trasmessa all’autorità concedente entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l’obbligo di realizzare l’adeguamento delle opere di presa entro il 31 dicembre 2010.

3. Prima dell’inizio dei lavori per l’adeguamento delle opere di presa i concessionari, fatta salva l’acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti, sono tenuti a depositare i relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all’allegato D presso l’autorità concedente, che procede ad effettuare controlli a campione per accertare la funzionalità dei dispositivi di rilascio realizzati.

4. I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del DMV di base o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo esercitate mediante accumulo precario di materiale d’alveo o mediante organi mobili sono tenuti a depositare presso l’autorità concedente unicamente la relazione di calcolo del DMV entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Tutti i prelievi esistenti soggetti al DMV ambientale integrano il DMV di base:

a) con il 50 per cento dei fattori correttivi inerenti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) entro due anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all’articolo 5;

b) con il 100 per cento dei medesimi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all’articolo 5.

6. Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall’entrata in vigore del medesimo.

7. Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il rilascio del 10 per cento della portata istantanea.

Art. 12.

(Modalità di rilascio in alveo)

1. Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi di regolazione delle portate derivate sono dotate di apparati fissi per la gestione dei rilasci, costituti di norma da stramazzi, dotati almeno di un’asta idrometrica tarata che consenta un’immediata verifica del rispetto degli obblighi imposti anche da parte di personale non specializzato.

2. Le derivazioni soggette alla modulazione temporale di Tipo A descritta nell’allegato C sono dotate di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa. Laddove risulti eccessivamente onerosa la misurazione delle portate istantanee in arrivo alla traversa è ammessa la misura delle sole portate derivate e rilasciate.

3. Ove siano prescritte opere per la risalita dell’ittiofauna, il DMV o quota parte del medesimo è fatto defluire tramite le predette opere.

Art. 13.

(Sperimentazione)

1. La Regione e le province incentivano l’approccio sperimentale volontario all’applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l’autorità concedente e le comunità locali.

2. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d’acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

3. A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione e, per le sperimentazioni atto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare della derivazione può chiedere l’applicazione della riduzione del canone demaniale per uso di acqua pubblica.

Art. 14.

(Controlli)

1. Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al presente regolamento è effettuato dall’autorità concedente attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute.

2. In caso di rilascio di una portata costante realizzato attraverso apparati fissi ad esso finalizzati, il controllo è effettuato mediante il semplice riscontro visivo dell’asta idrometrica di cui gli stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare i livelli idrici o attraverso la verifica del posizionamento degli organi di rilascio.

3. Nel caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in continuo delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati per almeno cinque anni a disposizione dell’autorità concedente.

Art. 15.

(Disposizione finale)

1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 luglio 2007.

Mercedes Bresso
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delorenzi
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Aggiungo:

“TUTELA DEI CORSI D'ACQUA INTERESSATI DA DERIVAZIONI”
AI SENSI DELL’ ART. 17, COMMA 6 TER, DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183 COME MODIFICATO DALL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 493/93

Art. 7 Il deflusso minimo vitale (DMV)
per derivazioni ad uso non irriguo

1. Nel caso di derivazioni ad uso non irriguo e non umano, immediatamente a valle
del punto di derivazione deve defluire in alveo la portata calcolata con la seguente
formula:
DMV= Sup.bacino·Rspecifico·P·A·QB·QR·N·G·Lx + M10
adottando per ciascun fattore i valori di seguito riportati:

Supbacino (Superficie del bacino)
Superficie del bacino sotteso dall’opera di presa della derivazione, espressa in km2.
Rspecifico (Rilascio specifico)
Rspecifico = 1,6 (l/s · kmq)
Fattore P (Precipitazioni)
Precipitazioni medie bacino sotteso alla derivazione
(mm H2O)
fattore P
< 1200 1
1200-1400 1,2
1400-1600 1,4
1600-1800 1,6
> 1800 1,8
Fattore A (Altitudine)
Altitudine media bacino
(metri s.l.m.) fattore A
0-400 1,2
400-600 1
600-800 1,1
> 800 1,2
Fattore QB (Qualità biologica del corso d’acqua)
Classe di qualità biologica
(metodo IBE) fattore QB
1ª (non inquinato) 1
2ª (leggermente inquinato) 1,1
3ª (inquinato) 1,2
4ª (nettamente inquinato) 1,3
5ª (fortemente inquinato) 1,4

Fattore QR (Qualità delle acque restituite)
L’Autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione e alla vigilanza
sulle stesse stabilisce, in funzione del tipo di utilizzo delle acque derivate,
l’opportunità di prescrivere o meno un programma di controlli analitici e, in caso affermativo,
ne prescrive il tipo e la frequenza.
Per la valutazione della qualità delle acque restituite si fa riferimento alla Tab. 7
(Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori) dell’All. 1 al D. Lgs. n.
152/99. Le analisi vengono effettuate su campioni di acqua prelevati a monte
dell’opera di presa e alla restituzione delle acque derivate. Dalla citata Tab. 7 si ricava
il livello di inquinamento delle acque prelevate e di quelle restituite e, in base al numero
di livelli di caduta della qualità dell’acqua, si ricava il fattore QR dalla seguente tabella
di conversione:
Peggioramento registrato
(n° di livelli di inquinamento) fattore QR
0 1
1 1,2
2 1,4
3 1,6
4 1,8
Per la valutazione dello stato chimico (come definito al punto 2.1.2 dell’All. 1 al
D. Lgs. n. 152/99) vengono prese in considerazione, in funzione dello specifico utilizzo
delle acque derivate, uno o più dei microinquinanti inorganici od organici indicati
nella Tab. 1 dell’All. 1 al citato D. Lgs. n. 152/99, nonché eventuali altri inquinanti generati
dall’utilizzo stesso. Sulla base dei risultati viene espresso un giudizio di stato
chimico buono, scadente o pessimo. Il valore di QR ricavato dai macrodescrittori va
moltiplicato per 1,5 nel caso di giudizio scadente e per 2 nel caso di giudizio pessimo.
Tutti i controlli analitici sono effettuati a spese del concessionario dall’ARPA
competente per territorio, alla quale spetta anche l’espressione dei giudizi, basati sul
75° percentile della serie storica (se disponibile) degli ultimi controlli effettuati (in numero
non superiore a 10). Sulla base di questi giudizi, l’Autorità competente al rilascio
e alla vigilanza delle concessioni provvede al ricalcolo periodico del DMV, alla comunicazione
al concessionario e al controllo del suo rispetto.
Fattore N (Naturalità)
Per la definizione del fattore N si dovranno calcolare gli indici di naturalità applicando
due metodi, uno per l’ambiente fluviale ed uno per i sistemi ambientali che
caratterizzano il territorio circostante. Il fattore N è definito dall’indice di naturalità più
elevato, fra quelli calcolati con entrambi i metodi di seguito illustrati.

a) indice di naturalità per l’ambiente fluviale
L’area da considerare è rappresentata dal tratto di corso d’acqua compreso tra il
punto di derivazione e quello di restituzione. Qualora nel tratto compreso tra l’opera di
presa e quella di restituzione s’immetta un affluente di rilievo con superficie cumulativa
del bacino pari ad almeno metà della superficie del bacino sotteso all’opera di presa,
si considera solo il tratto compreso tra il punto di derivazione e tale affluente.
La valutazione deve essere effettuata applicando l’Indice di Funzionalità Fluviale
(I.F.F.) col metodo d’imminente pubblicazione da parte dell’ANPA, secondo la
seguente tabella:
Indice IFF, livelli di funzionalità degli ecosistemi fluviali e indice di naturalità corrispondente
IFF Livello di
Funzionalità
Giudizio Indice di Naturalità
261-300 I Ottimo 5
251-260 I-II ottimo / buono 4
201-250 II Buono 4
181-200 II-III buono / mediocre 3
121-180 III Mediocre 3
101-120 III-IV Mediocre / scadente 2
61-100 IV Scadente 2
51-60 IV-V Scadente / pessimo 1
14-50 V Pessimo 1
Ai fini della definizione del fattore N da applicare si considera l’indice di naturalità
più elevato rilevato nel tratto in esame.
b) indice di naturalità per i sistemi ambientali che caratterizzano il territorio circostante
L’area da considerare è rappresentata dai versanti che insistono sul tratto di corso
d’acqua compreso fra il punto di derivazione e quello di restituzione.
La valutazione deve essere effettuata sulla base del rapporto tra vegetazione
reale e vegetazione potenziale secondo uno dei metodi con scale di 5 gradi comunemente
in uso; di seguito si riporta la tabella da utilizzare.
Ai fini della definizione del fattore N si considererà il valore complessivo di naturalità
risultante dalla media ponderata ottenuta moltiplicando i valori rilevati per le
singole tipologie di vegetazione per la percentuale di superficie occupata da ciascuna
di esse.

Valore di naturalità, classi di qualità ambientale e indici di naturalità
Valore Classe Caratteristiche ambientali Indice di
Naturalità
55 I ambienti a naturalità ottima (corrispondenti alla vegetazione potenziale: climax,
subclimax, paraclimax, pseudoclimax e comunità prossime al climax)
5
20 II ambienti a naturalità forte (formazioni o stadi nella serie potenziale) 4
8 III ambienti seminaturali (arbusteti e boschi di chiara origine antropica: pinete,
cedui di castagno, boscaglie degradate, ecc.)
3
2 IV ambienti a naturalità debole (pioppeti, oliveti, castagneti da frutto, orti,
ecc.)
2
1 V ambienti artificiali con coperture vegetali (giardini, parchi urbani, ecc.) 1
0 - ambienti estremamente artificiali con copertura vegetale assente (città, strade,
cave, discariche)
1
c) fattore N (Naturalità)
Il fattore N (naturalità) si ricava dalla seguente tabella utilizzando l’indice di
naturalità più elevato fra quelli ottenuti con i due metodi sopra esposti; esso, tuttavia,
sarà aumentato di 0,1 nel caso in cui il tratto di corso d’acqua interessato dalla derivazione
ricada nell’areale trofico-riproduttivo di “specie ombrello” di interesse comunitario
(aquila, lupo, ecc.). I dati relativi alla sovrapposizione tra tali areali e il corso
d’acqua interessato dovranno essere forniti dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
e/o da Enti di ricerca riconosciuti.
Indice di naturalità Fattore N*
1 aree antropizzate fortemente compromesse 1
2 aree antropizzate, ma con possibilità di naturalizzazione 1,15
3 aree naturali/seminaturali con evidenti interventi antropici 1,30
4 aree naturali/seminaturali 1,45
5 aree naturali di grande pregio 1,60
* Il fattore N è aumentato di 0,1 sulla base di valutazioni specifiche, inerenti la conservazione di specie ad ampio areale troficoriproduttivo
d’interesse comunitario.
Fattore G (Geomorfologico)
Il fattore G risulta, in relazione all'attuale livello di approfondimento disponibile
delle conoscenze sulle caratteristiche del bacino, ininfluente nel calcolo del DMV, ma
viene mantenuto nella formula per agevolare le modifiche conseguenti a futuri affinamenti
Geomorfologia fattore G
in tutti i casi (per il momento) 1

Fattore L7,5 (Lunghezza)
L’algoritmo prescelto per il calcolo del fattore L comporta un aumento del 7,5%
della portata da rilasciare in alveo per ogni km di distanza (D) tra presa e rilascio (misurata
lungo l’asta fluviale):
Lunghezza presa-restituzione fattore L7,5
aumento dei rilasci del 7,5% per ogni km di
distanza (D) tra presa e restituzione all’alveo
delle acque derivate
1 + (D · 0,075)
Fanno eccezione i seguenti casi:
a) per le sole derivazioni multiple già esistenti convogliate ad un unico impianto,
l’incremento del 7,5% dei rilasci si applica non già ad ogni km di distanza presarestituzione,
ma ad ogni km di distanza tra l’opera di presa e il punto di immissione
dell’affluente nel Magra
b) per le sole derivazioni già esistenti con diga, bacino di ritenzione e restituzione nello
stesso corso d'acqua, l’incremento del 7,5% viene ridotto dell’1‰ per ogni kmq di
bacino competente compreso tra il punto di presa e il punto di restituzione (per 10
kmq, ad es., l’incremento di L scende dal 7,5% al 6,5%).
Qualora nel tratto compreso tra l’opera di presa e quella di restituzione si immettano
affluenti di rilievo (con superficie cumulativa dei loro bacini pari ad almeno la metà
della superficie del bacino sotteso all’opera di presa) il richiedente la concessione può
avanzare richiesta documentata di riduzione del fattore L. L’Autorità di bacino esprime
un parere vincolante e obbligatorio sull’ammissibilità della richiesta e può fissare un
valore del fattore L commisurato agli effettivi apporti degli affluenti e alla loro distanza
dall’opera di presa.
Fattore M10 (Modulazione di portata)
Modulazione di portata fattore M10
10% della differenza tra la portata naturale e il
DMV senza modulazione
M10 = 0,1 · (Qnaturale - DMVNon Modulato)

Art. 8 Il deflusso minimo vitale (DMV)
per derivazioni ad uso irriguo

1. Nel caso di derivazioni ad uso irriguo devono essere rispettati congiuntamente i seguenti
tre requisiti:
a) QMAXDER < 1/3 portata “abituale” estiva
b) QRILMIN > 1/3 portata “abituale” estiva
c) QMAXDER < 0,46 l/s x Superficie Irrigua
in cui, in particolare, la superficie è espressa in ettari e per portata “abituale” estiva
si intende la media delle mediane della serie storica delle portate medie mensili di
luglio, agosto e settembre.
Per le derivazioni con oltre due terzi di superficie del comprensorio irriguo situata a
valle della confluenza Magra - Vara, il valore della QMaxDer di cui al punto c) può essere
incrementato fino al valore massimo di 0,65 l/s · ha, previo parere obbligatorio
e vincolante del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino.
2. Le derivazioni per piscicoltura sono assimilate a quelle ad uso irriguo e ne seguono
la normativa.

Spero di non avere confuso troppo le idee ma la materia è abbastanza complessa :wink:
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Pazzaura
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Post by Pazzaura »

:shock:
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Conte Ugolino
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Post by Conte Ugolino »

Beh ogni tanto un pò di norme tecniche non mi dispiacciono, d'altronde preferisco queste ad opinioni confutabili.
Se servissero testi inerenti la riqualificazione fluviale e l'analisi di bacino sono a disposizione (anche non sono un geometra :wink: )
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skeno
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Post by skeno »

Grazie Delo, vedrò di capirci qualcosa. Non sarà una cosa breve!

Ciao
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Un vero capo comincia col disobbedire (Tinlè, nel film: "Hymalaya")

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delorenzi
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Post by delorenzi »

Prego, magari si potrebbe sentire il Comune di Isola
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skeno
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Post by skeno »

delorenzi wrote:Prego, magari si potrebbe sentire il Comune di Isola
Quello sarà il primo passo, anche se dubito che di fronte ad una semplice rimostranza possano modificare il proprio operato.
Comunque quella sarà la prima strada.

Ciao
Skeno
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